730/2020 – Le nuove scadenze

Nuove date degli adempimenti fiscali per la gestione dell’emergenza da Coronavirus (art. 1, DL n. 9/2020 – GU n. 53 del 2 marzo 2020): slitta dal 28 febbraio al 31 marzo il termine entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato. Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta entro il 31 ottobre.

Modello 730

I titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita
dichiarazione mod. 730:

  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
    all’effettuazione delle operazioni di controllo.

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Assistenza fiscale

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, debbono
concludere le attività di loro competenza entro:

  • il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Conguagli dei sostituti d’imposta

I sostituti di imposta devono effettuare:

  • la trattenuta del debito sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto prospetto di liquidazione;
  • rimborsare le somme a credito con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione;
  • Gli enti previdenziali provvederanno ai conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.

Si ritiene utile consigliare ai Contribuenti di predisporre per tempo la propria dichiarazione dei redditi per avere la possibilità di un maggior numero di rate in caso di debito e per recuperare prima l’eventuale credito.

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Attenzione: I Decreti adottati per far fronte all’emergenza stanno modificando a grande velocità l’impianto normativo nazionale quindi anche il calendario fiscale, nel momento in cui leggi questo documento, potrebbe aver subito delle modifiche.