Abolizione del Registro Infortuni

Con il decreto legislativo 151 del 14 settembre 2015 entrato in vigore il successivo 24 settembre, tra i decreti attuativi del Jobs Act, viene abolito l’ obbligo di tenuta del Registro Infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Storicamente introdotto nel 1955 con un decreto del Presidente della Repubblica, assume la sua veste ultima del 1994 con il decreto legislativo 626 ed era obbligato ad istituirlo ogni azienda che avesse prestatori di lavoro subordinati e/o equiparati. Il registro doveva rispondere ai requisiti formali di un decreto ministeriale del 1958 ed andava vidimato e vistato in ogni sua pagina presso la ASL di competenza, ad eccezione di quelle Regioni che avevano già abrogato tale obbligo di vidimazione. Nel registro andavano annotati cronologicamente gli infortuni che comportassero le assenze di almeno 1 giorno (oltre a quello dell’ infortunio stesso) e le malattie professionali, e costituiva una vera e propria memoria aziendale sull’ andamento della sicurezza, con finalità statistiche e riepilogative dell’ andamento del fenomeno infortunistico all’ interno dell’ impresa per dare ai datori di lavoro ed ai suoi preposti le informazioni necessarie per prevenire gli infortuni.

Già il decreto legislativo 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, aveva previsto la sua abrogazione con l’ istituzione del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali. Il decreto interministeriale che doveva istituire il SINP però ad oggi non è ancora stato emanato per cui il Legislatore nel razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese (D.Lgs. 151/2015), in attuazione del Jobs Act, agli articoli 20 e 21 abolisce l’ obbligo di tenuta del registro infortuni anticipando la previsione del Testo Unico del 2008 (cancellando ovviamente anche le relative sanzioni per la mancata istituzione dello stesso).

L’ INAIL, con apposita circolare 92 del 23 dicembre 2015, informa che per fornire agli organi di vigilanza ispettiva uno strumento alternativo ha realizzato un cruscotto telematico (cruscotto infortuni appunto), disponibile dal 24 dicembre, nel quale è possibile consultare gli eventi occorsi ai dipendenti e denunciati dal datore di lavoro.

Le ASL, sui loro siti web istituzionali, hanno comunicato che non accettano più alcun registro infortuni da vidimare. Chi scrive reputa comunque opportuno istituire il registro infortuni, quantomeno al fine di facilitare il compito degli addetti ai lavori con incarichi di responsabile della sicurezza che, attraverso l’ analisi semplice ed immediata di un documento tenuto aggiornato, riusciranno a redigere una corretta valutazione dei rischi aziendali ed a monitorarne l’ andamento programmando gli accorgimenti da intraprendere per la loro prevenzione.