Assegni al nucleo familiare 2016: ecco come richiederli e quali sono i requisiti necessari

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica, a sostegno dei lavoratori dipendenti e pensionati da lavoro dipendente, erogata per ridurre la situazione di bisogno determinata dal carico della famiglia o dall’insufficienza del reddito familiare. E’ un’aggiunta al reddito, quindi se non si è percepito reddito non si ha diritto a riceverlo.

I soggetti destinatari di questa prestazione sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori dipendenti agricoli, i lavoratori domestici, i lavoratori iscritti alla gestione separata, i titolari di pensioni, i titolari di prestazioni previdenziali e i lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Per il diritto e la misura dell’assegno si prendono in considerazione la composizione e il reddito del nucleo familiare. L’ importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle di validità dal 1° Luglio di ogni anno al 30 Giugno dell’anno seguente.

L’ANF prende in considerazione unicamente il nucleo familiare in senso stretto, cioè composto da:

  • richiedente,
  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
  • figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni,
  • figli maggiorenni inabili,
  • figli, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni,
  • fratelli, sorelle e nipoti correlati.

Per quanto riguarda il reddito, invece, viene dato dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’IRPEF, conseguiti dai componenti il nucleo stesso nell’anno solare precedente al 1° Luglio di ciascun anno, ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, per esempio, se facendo richiesta per il periodo da Luglio 2016 viene preso come riferimento il reddito del 2015.

Inoltre il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

La domanda deve essere presentata ogni anno in cui se ne ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga un’attività lavorativa dipendente, compilando il modello ANF/DIP (SR16). In questo caso è quindi il datore di lavoro che deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, rifacendosi successivamente sull’inps;
  2. all’INPS nel caso in cui il richiedente sia un lavoratore domestico, un operaio agricolo dipendente a tempo determinato, un lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Una qualsiasi variazione riguardante il reddito o la composizione del nucleo familiare durante il periodo di richiesta, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Inoltre la domanda può essere presentata per un periodo pregresso di massimo 5 anni laddove non sia stata fatta la richiesta di corresponsione nelle sue tempistiche naturali.

Il diritto alla prestazione decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni precedentemente descritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.