Bonus Pubblicità 2020: domande dal 1° settembre

Dal 1° al 30 settembre è possibile inviare le istanze per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020 (art. 57 DL 50/2017). Le comunicazioni trasmesse tra il 1° e il 31 Marzo sono comunque valide. Il nuovo modello, aggiornato con le novità previste dal DL Rilancio, è stato pubblicato sui siti internet dell’AE e del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il DL Rilancio ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’UE in materia di aiuti “de minimis” (art. 186 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020). Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’AE.