Se ne parlava da giorni e con il Decreto n. 156 del 24 novembre 2020 è ufficiale: con l’obiettivo di incentivare l’uso di strumenti di pagamento elettronici, il Governo ha previsto un rimborso del 10% – fino ad un massimo di 150 € che verrà erogato entro fine febbraio 2021 – per chi, in qualità di persona fisica e non in relazione all’attività lavorativa, effettua almeno 10 pagamenti elettronici in negozio e non su siti Ecommerce, dall’8 dicembre al 31 dicembre 2020.
Piano cashback di Stato 2021 e 2022: facciamo il punto
L’iniziativa nel periodo sperimentale che riguarda il mese di dicembre di quest’anno è da considerarsi un’anticipazione dei rimborsi previsti dal Governo dal 1 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2022, suddivisi in tre periodi/semestri (1 gennaio – 30 giugno 2021, 1 luglio – 31 dicembre 2021, 1 gennaio – 30 giugno 2022).
In questo arco temporale, chi effettua un minimo di 50 transazioni ogni sei mesi, sempre con strumenti di pagamento elettronici, può godere di un rimborso del 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto per il calcolo del cashback un valore massimo di 150 euro per singolo pagamento, anche se di importo superiore. La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate non superiore a 1.500 € in ciascun periodo di sei mesi.
Non solo, fermo restando il rimborso appena descritto, il Decreto prevede un “Rimborso Speciale” di 1.500 € per chi abbia totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici, come carta di credito e bancomat, sempre nei semestri di riferimento del programma.
Come partecipare e registrarsi per beneficiare dei rimborsi
Chiunque voglia partecipare al sistema cashback deve essere maggiorenne, residente in Italia ed essersi registrato su un sistema messo a disposizione da un Issuer convenzionato o sull’app IO della Pubblica Amministrazione, al cui interno si devono inserire il codice fiscale e gli strumenti di pagamento elettronici con i quali si intendono fare gli acquisti.
La partecipazione al programma ha inizio con la prima transazione effettuata con lo strumento di pagamento elettronico registrato dall’aderente e i rimborsi avverranno mediante bonifico sull’IBAN specificato in fase di adesione con questi termini:
Entro febbraio 2021, per il cashback di Natale.
Entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo/semestre, per i rimborsi semestrali e “Speciali”.
Cosa devono fare gli esercenti per il cashback dei loro clienti
A differenza della lotteria degli scontrini, in cui l’esercente ha un ruolo attivo affinché l’acquirente possa partecipare all’estrazione, in questo caso è sufficiente avere un POS, o strumento analogo per l’accettazione di pagamenti elettronici tracciabili.
Il negoziante quindi non deve dotarsi di sistemi ad hoc né accedere a portali dedicati all’iniziativa cashback, di fatto quindi non ci sono costi aggiuntivi da sostenere e i pagamenti non richiedono attività che potrebbero togliere tempo alla vendita.
Fonti
Gazzetta Ufficiale, Anno 161° – Numero 296