Con il Provvedimento N. 10729/2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica “CU 2018”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia entro il 7 marzo 2018. La Certificazione Unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Qualora il sostituto d’imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione relativa ai suddetti redditi erogati nell’anno 2017 prima dell’approvazione della Certificazione Unica, lo stesso deve rilasciare una nuova Certificazione Unica 2018 comprensiva dei dati già certificati.
Nel caso in cui la certificazione attesti solo redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere rilasciata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali indicate.
Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle entrate, anche qualora attestino tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Sono previsti due schemi di Certificazione Unica denominati “Certificazione Unica Sintetica” e “Certificazione Unica Ordinaria”.
La “Certificazione Unica Sintetica” rappresenta la certificazione da rilasciare al contribuente entro il 31 marzo 2018, contenente solo le informazioni da comunicare a quest’ultimo.
La “Certificazione Unica Ordinaria”, oltre alle informazioni contenute nel modello sintetico, contiene anche le ulteriori informazioni richieste nella dichiarazione da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018, anche ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato.
I campi comuni da comunicare sia al contribuente che all’Agenzia delle Entrate, sono riportati con la stessa numerazione ed evidenziati con il tratteggio. Le informazioni da trasmettere esclusivamente all’Agenzia sono riportate nelle caselle non tratteggiate
La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, è equiparata alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1, dell’articolo 4, del DPR n.322 del 1998; con il modello 770/2018 dovranno essere comunicati solo i dati non contenuti nella Certificazione Unica, ossia i dati concernenti le ritenute operate, i relativi versamenti, i crediti spettanti ed il relativo utilizzo (prospetti ST, SV, SX e SY).
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:
Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730/4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate;
Certificazione Unica nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.