Certificazione unica: entro fine marzo invio all’AdE e consegna al lavoratore dipendente

Entro il 31 marzo 2020 il sostituto d’imposta deve rilasciare al lavoratore dipendente la certificazione unica sintetica, a mezzo posta o per via elettronica. Il termine del 16 marzo è stato prolungato al 31 marzo a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Sempre entro il 31 marzo 2020, il sostituto d’imposta deve inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, la certificazione unica ordinaria. Il termine del 16 marzo è stato prolungato a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus. La certificazione unica ordinaria deve contenere le informazioni necessarie per elaborare i Mod. 730 precompilati e per disporre dei dati necessari ad accertamenti o riliquidazioni d’imposta (es. per TFR e altre somme soggette a tassazione separata).

In ogni caso, la correzione di errori relativi alla trasmissione può essere eseguita senza sanzioni entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine. Trascorso quest’ultimo, la presentazione della certificazione unica corretta rimane dovuta, ma non ci si può avvalere del ravvedimento.

Il lavoratore che riscontra errori nella certificazione unica, e che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, può rivolgersi direttamente al sostituto d’imposta per la correzione dei dati errati.

In caso di mancato rilascio della certificazione, è possibile dedurre la ritenuta subita dall’IRPEF dovuta dai percipienti. Il percipiente deve essere in grado di dimostrare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite l’esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria idonea a provare l’importo del compenso netto effettivamente percepito.