Compensazioni in F24 e obbligo Entratel

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 68 del 9 giugno 2017, ha fornito importanti precisazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017.

In particolare, è stato chiarito che per i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni orizzontali (quindi con tributi diversi) è obbligatorio l’uso dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):

  • a prescindere dall’importo del credito utilizzato;

  • per la generalità delle imposte:

  • Crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori);

  • Crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP, e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, della dichiarazione dei redditi (non sono inclusi i contributi previdenziali).

L’elenco dei codici tributo rientranti nella suddetta modifica è riportato nell’Allegato 2 della Risoluzione in commento.

E’ stato inoltre precisato che dal nuovo obbligo di presentazione telematica sono esclusi:

1) il c.d. “Bonus Renzi” (codice tributo “1655”), che viene riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro;

2) i crediti 730 che sono rimborsati dal datore di lavoro sulla base dei prospetti di liquidazione del mod. 730/4 (codici tributo “1631”, “3736” e “3797”).

Quindi per i suddetti codici tributi l’Agenzia delle Entrate non impone l’obbligo di utilizzo del canale Entratel/Fisconline, a meno che la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali è necessario il rispetto dell’obbligo della trasmissione tramite tali canali.

Rimangono invece valide le regole generali previste dal D.L. n. 66/2014 per la generalità dei contribuenti (non titolari di partita IVA e titolari di partita IVA), ossia l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline) nel caso di Modelli F24:

  • in cui il saldo finale sia pari a zero;

  • in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo (in tale ipotesi è prevista anche la presentazione mediante home banking).

Nella citata Risoluzione n. 68/E l’Agenzia rammenta anche che, per la generalità dei contribuenti, e quindi sia per i titolari di partita IVA che per i “privati” non titolari di partita IVA, come già in passato, la presentazione di un mod. F24 con saldo “a zero” va sempre effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In tale Risoluzione l’Allegato 1 e l’Allegato 2 riportano le seguenti tipologie di tributi:

  • Nell’allegato n° 1 sono stati elencati tutti i tributi per i quali occorre presentare il modello F24 tramite i canali Entrate/Fisconline, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia titolare di Partita IVA oppure no. Nell’applicativo F24, tali tributi sono individuati con l’indicazione, nella Tabella tributi, del flag “”Tributo solo Entratel/FOL (tutti i soggetti)

  • Nell’allegato n° 2 sono stati elencati tutti i tributi relativi ai crediti per i quali, soltanto i soggetti Titolari di Partita Iva sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici di Entratel/Fisconline in caso di compensazione orizzontale (tributi diversi). Nell’applicativo F24, tali tributi sono individuati con l’indicazione, nella Tabella tributi, del flag “”Tributo solo Entratel/FOL (solo titolari p.iva)”.