Congedi COVID-19: istruzioni INPS – Estensione dei permessi retribuiti (L. 104/92) per i lavoratori dipendenti

Con circolare del 25 Marzo l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande di accesso al:

  • congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Il congedo, alternativo al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • estensione dei permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili, per i lavoratori dipendenti.

Estensione dei permessi retribuiti (L. 104/92) per i lavoratori dipendenti

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti per assistere i disabili di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista. Le 12 giornate, così come i 3 giorni ordinariamente previsti, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo già forniti per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

L’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario è il seguente:

  • lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.
  • part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12.

È confermata la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti, alle condizioni e secondo le modalità previst. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese), fermo restando gli algoritmi previsti per il riproporzionamento dei 3 giorni di permesso ordinari, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento delle ulteriori 12 giornate di permesso è la seguente:

  • lavoro part-time: (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12.

Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.

Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.

La domanda sarà invece necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi retribuiti. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di marzo e aprile, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.