Congedi COVID-19: istruzioni INPS – Figli con disabilità in situazione di gravità accertata

Con circolare del 25 Marzo l’INPS ha fornito le istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande di accesso al:

  • congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Il congedo, alternativo al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è fruibile per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • estensione dei permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili, per i lavoratori dipendenti.

Figli con disabilità in situazione di gravità accertata

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età.

La suddetta misura è stata introdotta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche in favore dei genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

In base a quanto sopra evidenziato, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, possono fruire del congedo in argomento, per i figli con disabilità in situazione di gravità, anche oltre i 12 anni e senza ulteriori limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L’indennità è calcolata nella misura e secondo le modalità previste per le singole categorie lavorative di appartenenza. I periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare.

Anche questi genitori possono fruire, in alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli eventuali periodi di prolungamento del congedo parentale, fruiti dai genitori durante il predetto periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Pertanto, il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale. Resta fermo che per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino alla data di pubblicazione della presente circolare i datori di lavoro dovranno compilare i flussi di denuncia mediante l’utilizzo esclusivo dei nuovi codici evento e codici conguaglio appositamente istituiti a tal fine.

Gli stessi datori, per i periodi suddetti, devono altresì anticipare per conto dell’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione, nei casi in cui sia prevista, sempre nel rispetto delle condizioni di accesso e dei limiti individuali e di coppia previsti. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’INPS.

In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti, e in ogni caso gli iscritti alla Gestione separata, e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’INPS, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario per le singole categorie di lavoratori, che saranno opportunamente modificate.

Un apposito messaggio dell’INPS comunicherà l’adeguamento delle procedure informatiche. Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020. I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà presentare la domanda all’INPS, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure stesse.

Al momento della presentazione telematica della domanda il richiedente deve autocertificare le condizioni richieste ai fini della fruizione del congedo, ovvero che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio (art. 4 c. 1 L. 104/92);
  • il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19;
  • non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

L’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting presentata dal genitore appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale convertito in congedo COVID-19, verrà respinta.

I genitori di figlio disabile in situazione di gravità possono fruire del congedo COVID-19, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti (art. 3, c. 3, L. 104/92). Conseguentemente, per i lavoratori dipendenti, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito. Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale (art. 33 D.Lgs. 151/2001) e con il congedo straordinario (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001).

Resta ferma invece l’incumulabilità, nell’arco dello stesso mese, delle diverse tipologie di permesso per assistenza ai disabili in situazione di gravità (i 3 giorni di permesso mensile, il prolungamneto del congedo parentale, i permessi orari e il congedo straordinario.