La riapertura delle attività produttive nella Fase 2 richiede il rispetto di misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Al fine di agevolare il sostenimento dei relativi costi è istituito, per il 2020, un credito d’imposta a favore di esercenti attività d’impresa, arte e professione, le cui modalità di accesso, documentazione, fruizione e pagamento devono ancora essere stabilite con decreto.
Il credito d’imposta è pari al 50% delle seguenti spese:
– di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate (art. 64 c. 1 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020);
– per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere o pannelli) (art. 30 DL 23/2020).
Il credito spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Tra le misure di sicurezza da attuare che giustificano la fruizione del credito d’imposta, l’azienda deve (Protocollo 24 aprile 2020):
– assicurare pulizia giornaliera e sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, aree comuni. A fine turno è necessaria sia negli uffici che nei reparti produttivi la pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti;
– nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti (secondo le disposizioni della Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443) nonché alla loro ventilazione;
– mettere a disposizione mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
– fornire dispositivi di protezione individuale c.d. DPI (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, occhiali, tute e camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
La mancata attuazione del Protocollo 24 aprile 2020 determina la sospensione dell’attività lavorativa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Art. 64 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020