L’agevolazione della Legge di Bilancio 2021 si applica alle assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022 e prevede l’incremento al 100% dell’esonero contributivo di cui all’art. 4, c. da 9 a 11, L. 92/2012.
E’ previsto comunque il limite massimo di importo pari a € 6.000 annui.
La L. 178/2020 non apporta alcuna modifica alla L. 92/2012 ma si limita a prevedere, in via sperimentale, l’incremento dell’agevolazione nel biennio interessato con un paio di specificità.
Dunque, le regole di riferimento rimangono quelle della legge Fornero, salvo evidentemente le disposizioni speciali previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Un primo aspetto che è utile evidenziare, a tal proposito, riguarda le tipologie contrattuali destinatarie dell’esonero in quanto non tutte le ipotesi che consentono di accedere all’agevolazione prevista dalla L. 92/2012 risultano destinatarie della decontribuzione totale previste dalla L. 178/2020.
La decontribuzione totale si potrà applicare ai contratti a tempo indeterminato e alle trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato.