Decreto “Cura Italia”: tutte le disposizioni in materia di lavoro

A seguito della pubblicazione in GU del c.d. Decreto “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020 n. 18: GU 17 marzo 2020 n. 70) esaminiamo in tabella le principali disposizioni di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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(DL 17 marzo 2020 n. 18)

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (DPI), le imprese che producono o mettono a disposizione tali dispositivi hanno diritto a finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché a finanziamenti agevolati erogati dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19. art. 5
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e DPI Fino al 31 luglio 2020 è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 34 DL 9/2020).
I soggetti che si vogliono avvalere di tale deroga devono inviare all’Istituto superiore di sanità e all’INAIL:
– un’autocertificazione con cui attestano, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza;
– entro 3 giorni, ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche.

L’Istituto superiore di sanità e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione, si pronunciano circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
Se all’esito della valutazione i prodotti non risultano conformi alle norme vigenti, fermo restando l’applicazione della sanzione per falsità in autodichiarazione:
– il produttore deve cessarne immediatamente la produzione;
– l’importatore è inibito dall’immissione in commercio.

art. 15
Mascherine chirurugiche: DPI Fino al 31 luglio 2020, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI: art. 74, c. 1, D.Lgs. 81/2008) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

È inoltre autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

art. 16
Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del SSN, fino al 31 luglio 2020, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. art. 12
CIGO e assegno ordinario I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di concessione di CIGO o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per:

– periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020;

– una durata massima di 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020).

lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020. Non è richiesto il rispetto del requisito del possesso di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (art. 1, c. 2, D.Lgs. 148/2015).

I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza:

– della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista in via ordinaria (art. 14 D.Lgs. 148/2015);

– dei termini previsti in via ordinaria per la presentazione della domanda di CIGO (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) e di assegno ordinario (art. 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda:

– deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;

– non è soggetta alla verifica dei requisiti di accesso alla CIGO (c.d. causali: art. 11 D.Lgs. 148/2015).

periodi di CIGO e assegno ordinario concessi in ragione dell’emergenza da COVID-19:

– non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti per la durata dei trattamenti (artt. 4, c. 1 e 2, 12, 29, c. 3, 30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015);

– sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente ai periodi di CIGO e assegno ordinario concessi per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica:

– il contributo addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015);

– l’aliquota di finanziamento del FIS e il contributo addizionale dovuto in caso di ricorso alle prestazioni (artt. 29, c. 8, e 33, c. 2, D.Lgs. 148/2015).

Per l’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale (art. 29, c. 4, D.Lgs. 148/2015).

L’assegno ordinario è concesso, per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 D.Lgs. 148/2015), compresi quelli del Trentino e dell’Alto Adige (art. 40 D.Lgs. 148/2015), garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

art. 19
CIG per aziende che si trovano già in CIGS Le aziende beneficiare – al 23 febbraio 2020 – di un trattamento CIGS, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario (v. sopra) per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario in corso.

La concessione del trattamento ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata.

Il periodo di trattamento ordinario di integrazione non è conteggiato ai fini del calcolo dei limiti di durata massima complessiva prevista per ciascuna unità produttiva (artt. 4, c. 1 e 2, e 12 D.Lgs. 148/2015).

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per far fronte all’emergenza non si applica il contributo addizionale.

In via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano le disposizioni in materia di termini procedimentali (artt. 24 e 25 D.Lgs. 148/2015).

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

art. 20
Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, beneficiari – alla data del 23 febbraio 2020 – di un assegno di solidarietà, possono richiedere l’assegno ordinario (1) per un periodo non superiore a 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.

La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva prevista per ciascuna unità produttiva (art. 4, c. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015) e dei limiti di durata dell’erogazione previsti per ciascuna prestazione (art. 29 c. 3, D.Lgs. 148/2015).

Le prestazioni di sostegno al reddito sono riconosciute entro il limite di spesa previsto.

art. 21
Cassa integrazione in deroga Beneficiari

Il trattamento:

– spetta ai datori di lavoro (anche del settore agricolo, della pesca e del terzo settore) che non hanno diritto alle tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico

– riguarda solo i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.

Durata

Il trattamento è corrisposto per una durata pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per non più di 9 settimane

Modalità di concessione

La domanda va presentata alle regioni o alle province autonome, che la istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione. È necessario un preventivo accordo (concluso anche in via telematica) (2) con le OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.

I datori di lavoro non devono seguire la procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.Lgs. 148/2015), nè osservare i termini prescritti per la presentazione della domanda (art. 15, c. 2, D.Lgs. 148/2015) previsti per la richiesta della CIGO.

Regioni e province autonome riconoscono il trattamento con decreto.

La prestazione è erogata dall’INPS con la modalità di pagamento diretto (art. 44, c. 6 ter, D.Lgs. 148/2015).

Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.

Settore agricolo: la prestazione per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

art. 22
(1) In questa ipotesi non si applica la contribuzione addizionale (4% della retribuzione persa) prevista a carico dei datori di lavoro che utilizzano le prestazioni del fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 8 secondo periodo, D.Lgs. 148/2015).

(2) L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Congedo parentale “speciale” per lavoratori dipendenti (3)(4) Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo.

Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.

Indennità: pari al 50 % della retribuzione (calcolata come per l’indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti: art. 23, c. 2, D.Lgs. 151/2001).

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs. 151/2001) fruiti dai genitori durante tale periodo di sospensione, sono convertiti in tale congedo speciale, con diritto all’indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L. 104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (per un totale complessivo di 15 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

art. 23
Congedo parentale “speciale” per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all’INPS (3) Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo.

Periodo massimo del congedo (continuativo o frazionato): 15 giorni.

Indennità:

– Gestione separata: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;

– lavoratori autonomi: per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Lo stesso congedo si applica (senza alcun limite di età) in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, c.1, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

art. 23, c. 3
Diritto di astenersi dal lavoro (senza indennità) (3) I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

art. 23, c. 6
Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting (4) Dal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo parentale “speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il congedo.

Limite massimo: € 600.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (art. 54-bis DL 50/2017).

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

art. 23, c. 8
Lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza: bonus baby sitting Per i lavoratori dipendenti:

– del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari;

– del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 1000.

Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’INPS e secondo le modalità tecnico-operative previste dall’Istituto.

art. 25, c. 3 e 4
(3) Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

(4) Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate.

Permessi retribuiti dei sindaci Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti COVID-19, i permessi per i sindaci (art. 79, c. 4, D.Lgs. 267/2000) possono essere rideterminati in 72 ore. art. 25, c. 6
Estensione permessi retribuiti per assistere disabili Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, c. 3, L. 104/92), è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Questo beneficio è riconosciuto al personale sanitario impegnato nell’emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

art. 24
Periodo di quarantena equiparato a malattia Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, c. 2, lett. h) e i), DL 6/2020), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

Se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

art. 26
Periodo di assenza equiparato a ricovero ospedaliero Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti:

– in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, c.a 3, L. 104/92);

– in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, L. 104/92);

il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

art. 26, c. 2
Indennità per liberi professionisti e co.co.co. I liberi professionisti (titolari di partita IVA) e i co.co.co. iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che risultavano in attività al 23 febbraio 2020 hanno diritto a un’indennità per il mese di marzo pari a € 600.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS su domanda degli interessati.
art. 27
Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata) hanno diritto a un’indennità per il mese di marzo pari a € 600.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS su domanda degli interessati.
art. 28
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno diritto un’indennità per il mese di marzo pari a € 600.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS su domanda degli interessati.
art. 29
Indennità lavoratori del settore agricolo Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, hanno diritto a un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 euro.
L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS su domanda degli interessati.
art. 30
Indennità lavoratori dello spettacolo I lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con un reddito pari o inferiore a € 50.000 e non titolari di pensione, hanno diritto a un’indennità per il mese di marzo pari a € 600. art. 38
Incumulabilità delle suddette indennità Le indennità finora descritte (artt. 27, 28, 29, 30 e 38) non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di Reddito di cittadinanza. art. 31
Disoccupazione agricola:proroga del termine di presentazione delle domande per l’anno 2020 Per operai agricoli (OTD e OTI) e per le figure equiparate (compartecipanti familiari e piccoli coloni; art. 8 L. 334/68) ovunque residenti sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo).

La proroga è valida solo per le domande non ancora presentate in competenza 2019.

art. 32
Domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL: proroga dei termini Per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, i termini per la presentazione delle domande di NASPI (art. 6, c. 1, D.Lgs. 22/2015) e DISCOLL (art. 15, c. 8, D.Lgs. 22/2015) sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande presentate oltre il termine ordinario (artt. 6, c. 2, e 15, c. 9, D.Lgs. 22/2015) la prestazione decorre comunque dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 60 giorni i termini per:

– la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità (art. 8, c. 3, D.Lgs. 22/2015);

– l’assolvimento degli obblighi previsti per il lavoratore o il collaboratore in caso di svolgimento di attività durante la percezione della NASPI e della DISCOLL (artt. 9, c. 2 e 3, 10, c. 1, e 15, c. 12, D.Lgs. 22/2015).

art. 33
Prestazioni erogate da INPS e INAIL: sospensione dei termini I termini di decadenza e di prescrizione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL sono sospesi di diritto dal 23 febbraio al 1° giugno 2020. art. 34
Terzo settore Le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono adeguarsi alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) modificando il proprio statuto entro il 31 ottobre 2020. art. 35
Patronati Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono:

– acquisire il mandato di patrocinio in via telematica fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (31 luglio 2020; Delib. CdM 31 gennaio 2020);

– ridurre gli orari di apertura al pubblico e rimodulare il servizio all’utenza.

art. 36
Lavoro domestico: sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei premi assicurativi Sono sospesi i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro domestico dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 10 giugno 2020.

termini di prescrizione dei predetti contributi (art. 3, c. 9, L. 335/95) sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, anche se il decorso ha inizio durante il predetto periodo.

art. 37
Lavoro agile per lavoratori disabili o lavoratori che assistono disabili Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti

– disabili (art. 3, c. 3, L. 104/92);

– che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, c. 3, L. 104/92);

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (artt. 18 – 23 L. 81/2017), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

art. 39
Sospensione obblighi Dal 17 marzo 2020 al 17 maggio 2020 sono sospesi:

– gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza;

– le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL (D.Lgs. 22/2015) e per i beneficiari di integrazioni salariali (artt. 8 e 24-bis D.Lgs. 148/2015);

– gli adempimenti relativi alle assunzioni obbligatorie (art.7 L. 68/99);

– le procedure di avviamento a selezione negli Enti pubblici (art. 16 L. 56/87);

– i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento (art. 20, c. 3 lett. a), D.Lgs. 150/2015).

art. 40
Prestazioni INAIL: sospensione termini Dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi:

– il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL;

– i termini di prescrizione delle prestazioni INAIL;

– i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’INAIL, che scadano nel periodo indicato (art. 83 DPR 1124/65).

Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

art. 42, c. 1
Lavoratori che contraggono il COVID 19 in occasione di lavoro Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura la relativa tutela dell’infortunato.

Le prestazioni INAIL sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

art. 42, c. 2
Fondo per il reddito di ultima istanza Istituito un fondo a favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi che in ragione del COVID hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento di una indennità, nei limiti delle risorse stanziate.

I criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità sono fissati con DM

art. 44
Licenziamenti: sospensione procedure Dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020:

– è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;

– sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

– i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

art. 46
Assistenza persone disabili Fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri per disabili art. 47
Proroga scadenza versamenti I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020. art. 60
Proroga scadenza versamenti: particolari soggetti La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 8 DL 9/2020) è estesa anche ad altri soggetti (5), tra cui in particolare:
– le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
– i gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

– i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

– gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

– i gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– i gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

– i gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (6).

In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.

art. 61
(5) Questi soggetti, insieme alle imprese turistico recettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, hanno diritto anche alla sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020

(6) Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche devono versare i contributi sospesi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato hanno diritto alla sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a € 2.000.000 nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020, hanno diritto alla sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

– alle ritenute alla fonte;

– all’IVA (7)

– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

In ogni caso, le somme già versate non sono rimborsate.

I ricavi e i compensi percepiti tra il 17 e 31 marzo 2020 da soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi pari o inferiori a € 400.000, nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano l’ammontare delle ritenute d’acconto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

art. 62
(7) La sospensione dei versamenti relativi all’IVA si applica, a prescindere dai ricavi, anche ai soggetti che esercitano attività d’impresa e hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Premio lavoratori dipendenti che svolgono lavoro in sede Ai lavoratori dipendenti spetta un premio pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Ciò a condizione che il lavoratore possieda un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a € 40.000.

I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

art. 63
Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta per le spese (sostenute e documentate) di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro pari al 50% delle spese, fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.

I criteri e le modalità di applicazione saranno definiti, entro 30 giorni, con decreto.

art. 64
Misure straordinarie in materia di lavoro agile per la PA Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

La sua attivazione prescinde da accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti (artt. 18 e 23 L. 81/2017).

La presenza negli uffici è limitata alle attività indifferibili e che richiedono la presenza fisica.

Nel caso non sia possibile ricorrere allo smart working devono essere utilizzate le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, la rotazione e altri istituti analoghi.

Esaurite anche tali possibilità si può fare ricorso all’esenzione di servizio che costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

art. 87
Ulteriori misure per il settore agricolo Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al 6° grado (anziché 4°) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. art. 105