Dimissioni Telematiche

Dal 12 Marzo 2016 è in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni.  Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle DIMISSIONI (volontarie) ed alle RISOLUZIONI CONSENSUALI relative al lavoro subordinato, sono escluse tutte le forme di recesso o risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A livello temporale sono soggette alla nuova procedura solo le dimissioni (risoluzioni) comunicate a partire dal 12 Marzo 2016 a prescindere dal momento di effettiva cessazione del rapporto lavorativo. Il lavoratore dal 12 Marzo 2016 deve comunicare le dimissioni volontarie, o la risoluzione consensuale, mediante un modulo accessibile dal sito del Ministero del Lavoro con il proprio Pin INPS che verrà poi inoltrato al datore di lavoro ed alla direzione territoriale del lavoro competente.

Pur applicandosi a tutti i casi di dimissioni dal lavoro subordinato, la nuova procedura vede delle esclusioni previste dall’ art. 26 del d.lgs. 151/15:

  • lavoro domestico,
  • recesso intervenuto in sedi protette,
  • dimissioni presentate durante o al termine del periodo di prova,
  • dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, da convalidarsi in DTL,
  • lavoro marittimo,
  • rapporti alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Come si accennava, il lavoratore può autonomamente fare la comunicazione telematica sul sito cliclavoro.gov.it , ma laddove non volesse procedere autonomamente può rivolgersi ad una serie di soggetti individuati espressamente quali i patronati, le organizzazioni sindacali e le commissioni di certificazione, senza vincoli di competenza legati alla residenza del lavoratore.

Con apposita circolare il Ministero del Lavoro indica le procedure per la comunicazione delle dimissioni. In caso di mancata procedura da parte del lavoratore non vi sono strade alternative attivabili dal datore di lavoro per arrivare a considerare il rapporto risolto per effetto del recesso del lavoratore. “In tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina” – Min.del Lavoro – “soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro” prosegue poi il Ministero. L’ inefficacia di conseguenza fa ricadere sul datore di lavoro l’ onere di interrompere il rapporto, mediante il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata, assumendo i costi legati in particolare al ticket NASPI.