Documento di Valutazione dei Rischi: di cosa si tratta?

Il Documento di Valutazione dei Rischi, denominato DVR, consiste in un documento redatto dal datore di lavoro e volto a informare i lavoratori riguardo i rischi inerenti all’ attività lavorativa svolta nell’ ambiente di lavoro. Ne consegue l’ individuazione di misure di prevenzione, da considerarsi anche in divenire: è infatti da prevedersi un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. A ciò si aggiunge la necessaria presenza di ruoli specifici sul tema, come per esempio quello del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, nonchè formazione e addestramento dei lavoratori, per garantire la massima tutela e prevenzione.

Nasce dal Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (d.lgs 81/2008), all’ art. 17, dove è espressamente affermato che la redazione del DVR rientra tra i doveri inderogabili del datore di lavoro.

Il DVR si presenta come un documento pragmatico, volto a un’ analisi attenta dell’ ambiente di lavoro: a conferma di questo, basti pensare che possono esservi contenuti rischi riguardanti stress lavoro-correlato, che quindi tengono conto del lavoratore nella sua dimensione olistica e non solo fisica. Frequenti sono tabelle, algoritmi, definizioni volte a una standardizzazione della valutazione stessa, che così può risultare ben comprensibile a chiunque vi si approcci.

Massima importanza a quanto segue: il DVR va elaborato SUBITO (leggi: “non appena possibile”), e comunque entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività, da intendersi come inizio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente: ciò esclude imprese senza dipendente, imprese familiari, lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati. Esiste la possibilità di autocertificazione da parte del datore di lavoro qualora abbia meno di dieci dipendenti. Ulteriori specificazioni riguardanti il conteggio dei lavoratori possono concernere sia la tipologia del contratto sia l’ambito lavorativo stesso. Eventuali rielaborazioni o integrazioni del DVR devono esser fatte entro trenta giorni dall’ intervento delle causali. A ulteriore conferma dell’ importanza delle tempistiche, il documento dovrà apportare data certa o attestata, che nel caso dell’ autocertificazione può avvenire per mezzo di marca temporale, di PEC, di autoprestazione (ossia apposizione di un timbro sull’ autocertificazione, presso un ufficio postale) di atto deliberativo (per le Pubbliche Amministrazioni).

Nonostante non sia chiaramente esplicitato nella norma, è da intendersi che anche l’ autodichiarazione debba essere effettuata negli stessi tempi dell’elaborazione del DVR: in caso di lacune presenti nel documento, o addirittura della mancanza del documento stesso all’interno della azienda (caso di gravità notevole: dovrà sempre rimanere in sede, per poter essere a disposizione del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori come degli organismi di controllo), si può incorrere in una serie di sanzioni pecuniarie fino a 15.000 euro e pena detentiva da quattro a otto mesi.