Fase 2: verifiche sul rispetto dei protocolli da parte delle aziende

Dal 4 maggio 2020 è ampliato il novero delle attività produttive industriali e commerciali consentite (art. 2 DPCM 26 aprile 2020).

Con Circolare rivolta ai Prefetti, il ministero dell’Interno ha chiarito che il sistema di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, prima basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, viene sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prosecuzione di tutte le attività consentite è subordinata, infatti, al rispetto dei contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.

Viene eliminata ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva, fatta eccezione per l’obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto con riguardo alle attività sospese (non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3 DPCM 26 aprile 2020), e al solo fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

I Prefetti dovranno programmare specifici servizi di controllo all’interno delle aziende. A tal fine, potranno essere costituiti nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto di personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.

La violazione delle prescrizioni richiamate nei citati Protocolli comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato (art. 4 DL 19/2020). La verifica dell’eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale deve fare riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, è possibile, già all’atto dell’accertamento, disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni (art. 4, c. 4, DL 19/2020).