Gli effetti del lavoro occasionale accessorio sull’ indennità NASpI

Il recente Decreto Legislativo n.81 del 15 Giugno 2015 disciplina il lavoro occasionale accessorio (cosiddetto lavoro a “voucher”) e ha definito gli effetti che esso ha sull’indennità di disoccupazione (Naspi).

Per lavoro occasionale accessorio (come già descritto in un articolo precedente) si intende una modalità di pagamento che i datori di lavoro (cosiddetti committenti) possono adoperare per remunerare e regolarizzare quelle prestazioni cosiddette saltuarie poichè non vincolate da un vero e proprio contratto di lavoro.  La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)  invece rappresenta l’indennità di disoccupazione, ossia un indennizzo rilasciato dall’ INPS con la funzione di fornire una tutela al reddito per chiunque abbia perso involontariamente la propria occupazione ed ha sostituito l’ ASpI e la mini-ASpI a partire da Maggio 2015, ad esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Il comma 2  dell’artico 81 del 15 Giugno 2015 prevede infatti che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3000 euro di compenso per anno civile, mantenendo inalterato sia lo stato di disoccupazione che l’indennizzo.  Per i compensi superiori a tale soglia e fino a 7000 euro per anno civile invece, lo stato di disoccupazione rimarrà inalterato mentre  l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% del compenso spettante, rapportato tra la data di inizio dell’attività lavorativa fino al termine dell’indennità Naspi.

Colui pertanto che è disoccupato e percepisce l’indennità NASpI, potrà prestare attività lavorativa occasionale tramite voucher mantenendo comunque lo stato di disoccupazione, mentre l’indennizzo di disoccupazione percepito varierà, poichè all’importo mensile verranno sottratti gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio, ossia verranno sottratte le quote relative ai giorni in cui si ha lavorato. I compensi percepiti dal lavoratore, per non variare l’indennizzo, non devono superare i 3000 euro annui, mentre nel caso di superamento di tale soglia e  fino a 7000 euro ( limite massimo annuo percepibile con il metodo di pagamento a voucher), l’indennità verrà ridotta dell’80% del compenso spettante rapportato al periodo tra la data d’inizio del lavoro accessorio fino al termine della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno.

Chi beneficia pertanto  di tale indennità e vuole lavorare tramite “voucher” dovrà dare comunicazione all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, del compenso derivante da tale attività.