IMU, i chiarimenti sulle novità della Legge di Bilancio

In merito al corretto computo dell’acconto IMU 2020, atteso che l’art. 1 c. 762 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) prevede che in “sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019

il soggetto passivo dell’IMU deve corrispondere in sede di acconto la metà dell’importo versato nel 2019, che ai fini della TASI coincideva ovviamente con la sua sola quota (Circ. DF 18 marzo 2020 n. 1). Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 1/DF, con la quale fornisce chiarimenti sull’IMU alla luce della Legge di Bilancio 2020, la quale ha abolito (c. 738) l’imposta unica comunale, con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo c. 738 dell’art. 1 L. 160/2019 ha ridisciplinato l’IMU.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo tra il titolare del diritto reale e l’occupante, mentre l’IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie.

Acconto 2020

Nel caso di immobile ceduto nel 2019, l’applicazione letterale del c. 762 dell’art. 1 L. 160/2019 porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo.

Nel caso di immobile acquistato nel primo semestre 2020, il criterio stabilito dal c. 762 dell’art. 1 L. 160/2019 ai fini dell’acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. Tuttavia, sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal c. 762 dell’art. 1 L. 160/2019 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli

Continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.

Aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle Delibere

In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti nel comune per l’anno 2019. Tale principio vale anche nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote IMU, il che comporta che trovino applicazione l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale e quella dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso.

Area pertinenziale

La Legge di Bilancio 2020 considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente. Tale disposizione comporta il superamento della precedente impostazione normativa che consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.

Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto passivo in caso di locazione finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in linea di continuità con il precedente regime impositivo, viene stabilito che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Dichiarazione IMU

In merito all’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il c. 769 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.