Se due coniugi risiedono in due Comuni diversi non hanno diritto all’agevolazione IMU sulla prima casa.
La controversia, in entrambi i casi, riguarda il ricorso proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento ai fini IMU con cui era stata disconosciuta l’agevolazione riferita all’abitazione principale per difetto di un requisito essenziale, in quanto i coniugi, non legalmente separati, avevano fissato residenze in immobili localizzati in Comuni diversi. In particolare, il contribuente aveva la residenza anagrafica presso l’immobile che fruiva dell’agevolazione mentre il coniuge, per esigenze lavorative, aveva spostato la propria residenza in altro Comune.
Il punto di partenza delle sentenze in commento è la formulazione della norma primaria (all’epoca del ricorso, il DL 201/2011, la cui formulazione è stata comunque mantenuta nell’art. 1 c. 741 L. 160/2019), in base alla quale “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“.
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Secondo la Cassazione, questa norma comporta la necessità che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Una fattispecie che non è soddisfatta nel caso di due coniugi che vivono in case diverse.
In base alle sentenze, pertanto, non solo non si ha diritto all’aliquota ridotta per entrambe le unità immobiliari, ma non si può neppure scegliere a quale immobili applicarla: non essendo soddisfatti i presupposti di fondo, in sostanza, l’esenzione non si può applicare a nessuna delle due abitazioni.
È stata, peraltro, ritenuta insufficiente la motivazione addotta dai contribuenti secondo cui lo spostamento di residenza era stato determinato da esigenze lavorative.
Si tratta di una decisiva presa di posizione della Suprema Corte sull’agevolazione prima casa in materia IMU, che va in senso opposto alla posizione a suo tempo espressa dalla prassi ministeriale secondo cui se ciascun coniuge è proprietario di un’abitazione in cui ha residenza anagrafica e dimora abitualmente e le abitazioni sono ubicate in comuni diversi (è il caso, appunto, di trasferimenti per motivi di lavoro), possono fruire, ciascuno per la propria abitazione, delle agevolazioni per l’abitazione principale.
Ma soprattutto, tale presa di posizione, presumibilmente, darà il via ad una serie di avvisi da parte dei Comuni, per recuperare l’IMU non pagata sulle seconde case per le quali è stata stabilita la residenza dai coniugi per fini elusivi (soprattutto nelle località di villeggiatura), per i periodi in cui non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento.
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