Irrilevanza reddituale delle somme corrisposte dal fondo indennizzo risparmiatori

Le somme corrisposte dal fondo indennizzi risparmiatori non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (Risp. AE 21 aprile 2020 n. 112).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta in merito al FIR, fondo indennizzo risparmiatori, istituito nel 2019 (ex art. 1 c. 493-507 L. 145/2018), con la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

La misura dell’indennizzo per gli azionisti è pari al 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore. In merito alla rilevanza fiscale degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori, l’Agenzia ha precisato che le somme percepite a titolo di indennizzo non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente): le somme sono da considerarsi una misura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, non essendo parametrate alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli.

Dunque, l’indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una perdita reddituale bensì ad un mero reintegro patrimoniale ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva.