Nell’ambito delle disposizioni in materia di “tregua fiscale”, inserito nella legge Finanziaria 2023, il Legislatore ha introdotto una nuova possibilità di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cosiddetta “rottamazione-quater”. Per poter usufruire di tale definizione è richiesta la presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 30.4.2023. La comunicazione al contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate-riscossione, dell’esito della domanda e dell’ammontare di quanto dovuto al fine della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rateazione scelto sono inviati al contribuente entro il 30.6.2023.
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DEBITI OGGETTO DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”
La “rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento in unica soluzione oppure rateale delle somme:
- affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
- maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
La definizione agevolata interessa i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel
periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. la definizione agevolata è consentita a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione / v sospensione;
- già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento. nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Inoltre possono essere estinti, anche i debiti oggetto di altre definizioni agevolate, anche se decadute per mancato/ insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento). La “rottamazione-quater” è inoltre consentita limitatamente agli interessi (comprese le c.d. “maggiorazioni”) eallesomme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento ad alcune sanzioni amministrative. Inoltre è consentita anche per i debiti, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022, oggetto di dilazioni ordinarie / straordinarie con piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
- recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe / ammende / sanzioni dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione.
L’esclusione dalla definizione riguarda anche:
- le somme affidate dagli Enti della fiscalità locale / territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento(c.d. “GIA”);
- i carichi affidati da Enti / Casse previdenziali privati che non adottano, entro il 31.1.2023, l’apposita delibera.
DOMANDA DI ADESIONE
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare entro il 30.4.2023. Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
La domanda di definizione va presentata in via telematica. Nella domanda è possibile indicare anche un singolo carico contenuto nell’avviso / cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quater” con riferimento a tutto l’avviso / cartella. Alla domanda dovranno essere allegati diversi documenti, in primis copia di un valido documento di identità ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In assenza della documentazione obbligatoria la domanda non verrà elaborata. L’Agenzia delle Entrate – riscossione, entro il 30.6.2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda. In particolare, la comunicazione, in caso di accoglimento contiene l’indicazione:
- di quanto dovuto per la definizione;
- della scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione / rateale) contenuta nella domanda;
- delle informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati; In caso di diniego, riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Come sopra accennato l’Agente della riscossione comunica entro il 30.6.2023 al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31.7.2023;
- in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo.
In caso di pagamento rateale tuttavia la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti (16) rate, di pari importo, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73previstain caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. In tal caso, rispetto alla “rottamazione-ter”, come recentemente evidenziato dall’Agenzia nel consueto incontro di inizio anno, la nuova disciplina non preclude la rateizzazione del debito residuo ex art. 19, DPR n. 602/73 e pertanto è possibile richiedere il relativo pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili (se l’importo è superiore a € 120.000 va documentata la temporanea situazione di obiettiva difficoltà) / 120 rate mensili (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dovuta alla congiuntura economica). Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione è ammessa la tolleranza, non superiorea5giorni, nella tardività del versamento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
- presso lo sportello dell’Agente della riscossione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto sono sospesi:
- i termini di prescrizione / decadenza;
- fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
- il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DLn. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.
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