Con la presente siamo ad elencare le nuove disposizioni in materia di limitazioni e divieti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenendo in debita considerazione che vista la materia e lo sviluppo dell’epidemia potrebbero subire variazioni.
Come ben saprete ieri sera è stato firmato un decreto del presidente del consiglio dei ministri che estende a tutto il territorio nazionale le limitazioni che erano previste solamente per alcune provincie del territorio italiano. Ne consegue che quanto previsto dal decreto del 23 febbraio 2020, modificato dal decreto dell’8 marzo 2020 sono valide su tutto il territorio nazionale.
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Sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata ed in uscita da altre provincie o altri comuni, salvo che detti spostamenti non siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza;
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Ai soggetti con sintomatologia da infezione è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare i contatti sociali;
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È vietata la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero i risultati positivi al virus;
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Sono sospesi tutti gli eventi, sportivi sia in luoghi privati che pubblici;
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Deve essere promosso relativamente ai dipendenti la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie;
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Sono chiusi gli impianti sciistici nonché sospese tutte le manifestazioni organizzate sia in luoghi pubblici che privati sia a carattere culturale, ludico, sportivo religioso ecc ecc (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili);
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Sono sospesi i servizi educativi (scuole, corsi aggiornamento o di perfezionamento professionale);
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Sono sospese le cerimonie civili e religiose comprese quelle funebri;
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Sono chiusi i musei ed altri luoghi della cultura;
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Sono consentite le attività di bar e ristorante dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
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Le attività diverse da bar e ristoranti sono consentite a patto che gli accessi siano contingentati ed idonee ad evitare assembramenti di persone tenuto conto della dimensione del locale e comunque in modo da poter rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori. In caso di presenza di condizioni strutturali ed organizzative che non consentano il rispetto della norma il negozio dovrà essere chiuso;
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Le attività di vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie potranno rimanere garantendo tuttavia un ingresso contingentato e garantendo all’utenza la distanza minima di 1 metro;
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Sono sospese le attività di palestra, centri sportivi, centri benessere, piscine e centri termali. Relativamente alle attività di parrucchiera ed estetica si ritiene che non rientrino all’interno dei centri benessere se svolti in maniera autonoma.
In particolare:
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Relativamente alle attività artigianali come panifici, pizzerie da asporto, pizzerie al taglio, piadinerie, si ritiene che debbano rispettare solamente le norme di distanza e di igiene (non rientrando nell’attività di ristorazione). Si consiglia per le pizzerie da asporto, piadinerie, pizzerie al taglio di cessare con effetto immediato e di eliminare tavoli, sgabelli, panche ed altre attrezzature che consentano ai clienti di consumare in loco i cibi anche in aree esterne;
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Relativamente alle attività di estetista e parrucchiera svolte in maniera autonoma si consiglia di lavorare solamente su appuntamento, indossare guanti monouso, e garantire la distanza minima di 1 metro fra i clienti. Nel caso non si dovesse riuscire a garantire la distanza minima è necessario sospendere l’attività;
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Relativamente alle attività di autotrasporto merci si ritiene necessario dotarsi di apposita mascherina, e di gel lavamani. Nel caso l’autista debba scendere dal mezzo è necessario che lo stesso mantenga la distanza almeno di 1 metro. Le limitazioni introdotte non limitano il trasporto merci, tuttavia è necessario dotare il personale di appositi strumenti di prevenzione ed igiene. I documenti di trasporto potranno essere inviati anche via mail.
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Per tutte le altre attività commerciali si ribadisce il rispetto della distanza minima, ed accessi limitati.
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Per le attività professionali (geometra, architetto, avvocato, ingegnere, ecce cc) si consiglia di ricevere solamente su appuntamento una persona alla volta e di limitare il più possibile il contatto con la clientela. Si ricorda che la maggior parte delle consulenze possono essere date telefonicamente o mediante mail;
Si ritiene doveroso ricordare di mettere a disposizione della clientela detergenti volti alla pulizia delle mani, di areare i locali almeno una volta ogni ora, di intensificare la pulizia quotidiana già tuttavia prevista dalle norme HACCP.
Relativamente all’approvvigionamento delle merci si ritiene doveroso evidenziare che deve trattarsi di spostamenti necessari e di portare con se apposita autocertificazione (che si allega alla presente);
In caso di dubbi si consiglia di chiamare l’ufficio Igiene Pubblica della propria USL di Competenza:
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Provincia Ravenna 0544-286698
https://www.auslromagna.it/organizzazione/dipartimenti/dipsan/servizio-igiene-pubblica-ravenna
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Provincia Ferrara 0532-235294;
Infine relativamente all’attività dello studio ritengo doveroso informarvi che l’attività non dovrebbe subire rallentamenti (visto che ad oggi nessuna proroga è stata paventata) ma ritengo doveroso informarvi che riceveremo solamente su appuntamento e per le cose non strettamente necessarie ed urgenti provvederemo a risolverle via mail o via telefono, ciò al fine di evitare assembramenti di persone, lo sviluppo ulteriore del virus e garantire la salute nostra e dei clienti .
Restiamo a disposizione.
Ciro ed Alessandro.
Allegato 1: SCARICA misure igienico sanitarie
Allegato 2: SCARICA autodichiarazione