Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il nuovo decreto inerente l’obbligo per tutti gli operatori economici del cosiddetto “Green Pass”.
In particolare dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre 2021 sarà obbligatorio per tutti gli operatori economici nonché per i dipendenti essere in possesso della certificazione verde Covid-19 salvo alcune esclusioni.
Infatti il decreto prevede che “dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (e pubblico) è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro di possedere ed esibire, su richiesta la certificazione verde”. Ne consegue che detto obbligo è previsto sia per i lavoratori dipendenti, per i soci, per gli associati, per i collaboratori o coadiuvanti nonché per il titolare anche senza dipendenti.
Sono esclusi dal possesso del green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una certificazione medica.
Ruolo fondamentale riveste il datore di lavoro che deve nominare al proprio interno una persona che verificherà il possesso del green pass a tutte le persone presenti sul luogo di lavoro. La verifica potrà avvenire anche a campione solamente su alcuni dipendenti o collaboratori e dovranno essere riportate su una apposita scheda i risultati delle verifiche. La verifica dovrà essere effettuata tutti i giorni al momento dell’accesso della persona sul luogo di lavoro. Per la verifica della validità del green pass, la persona nominata potrà utilizzare le apposite applicazioni gratuite scaricabili sul proprio telefono come ad esempio “VerificaC19”.
Molto pesanti sono le sanzioni in quanto se il dipendente entra sul luogo di lavoro in violazione dell’obbligo previsto verrà applicata la sanzione da 600,00 a 1500,00 euro. La sanzione sarà irrogata dal prefetto su segnalazione dell’incaricato alla verifica. Per i datori di lavoro che non ottemperino agli obblighi di controllo e di segnalazione è prevista una sanzione che va da 400,00 a 3.000,00 euro.
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti o rapido nelle 48 ore precedenti (non auto test);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Per i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o per quelli che ne risultano sprovvisti, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto a mantenere il posto di lavoro. Durante i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti compensi od altri emolumenti. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti dopo il 5 giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni rinnovabili una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
Relativamente agli installatori e muratori sembra che per i lavori svolti presso le abitazioni private non sia necessario il green pass, mentre se gli stessi lavori vengono svolti presso un esercizio commerciale o in cantiere è necessario esibire la certificazione verde.
A tutti, ed in particolare alle aziende con dipendenti/soci/collaboratori, si consiglia di provvedere ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Dovrebbero a breve uscire le specifiche tecniche per la nomina della persona che dovrà provvedere al controllo e alla comunicazione al prefetto delle violazioni accertate.
Queste sono le prime indicazioni e vi aggiorneremo non appena il Ministero darà risposta alle varie domande degli operatori.