Nuovo decreto per il contenimento dell’emergenza epidemiologica – 25 Ottobre 2020

Il presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Dpcm che sarà in vigore dal 26 OTTOBRE e resta valido fino al 24 NOVEMBRE.

Ha carattere restrittivo rispetto al Dpcm del 18 OTTOBRE che sostituisce rimandando, laddove le condizioni epidemiologiche lo richiedano ad ulteriori prescrizioni delle Regioni e dei Comuni.

Rimane invariato il richiamo alle regole anti-contagio da rispettare singolarmente (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale) e il richiamo AI PROTOCOLLI DELLE REGIONI approvati per ogni singola attività nei mesi di Maggio e Giugno.

E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO A TUTTE LE PERSONE FISICHE DI NON SPOSTARSI CON MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI O PRIVATI, SALVO CHE PER ESIGENZE LAVORATIVE, DI STUDIO, PER MOTIVI DI SALUTE, PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, O PER SVOLGERE ATTIVITÀ O PER USUFRUIRE DI SERVIZI NON SOSPESI

ECCO LE PRINCIPALI MISURE:

BAR E RISTORAZIONE

  • Le attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pub, bar, gelaterie, pasticcerie, piadinerie, pizzerie da asporto ed altri esercizi artigianali) sono consentite dalle ore 5:00 alle ore 18:00 e con un massimo di quattro persone per tavolo se non conviventi;
  • Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Rimangono consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SALE GIOCHI E BINGO

  • Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono SOSPESE

SPORT

PALESTRE E PISCINE

  • Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

IMPIANTI SCIISTICI

  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

COMPETIZIONI SPORTIVE

  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANALI (NON ALIMENTARI)

Le attività produttive industriali e commerciali, come le falegnamerie, la produzione di articoli sportivi, le attività di ingrosso alimentare e non, attività artigianali come idraulici, elettricisti, muratori parrucchiere, estetisti e tatuatori, agenzie immobiliari potranno continuare ad operare nel rispetto delle norme già indicate nei mesi di aprile e maggio.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI (AVVOCATI, GEOMETRI, CONSULENTI VARI, ARCHITETTI ECC)

Le attività professionali potranno proseguire rispettando le misure anti contagio già previste ad aprile e maggio.

STRUTTURE RICETTIVE

Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

CINEMA E TEATRI E MUSEI

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in altri spazi anche all’aperto;
  • Consentito l’accesso ai musei culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.

STOP A SAGRE E FIERE

Sospensione di fiere e sagre locali ad esclusione delle manifestazioni fieristiche di livello nazionale e internazionale.

CONGRESSI E CONVEGNI

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE E FESTE

  • Vietate feste private al chiuso e all’aperto, incluse feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • Sconsigliato ospitare persone non conviventi; raccomandato anche l’uso della mascherina in presenza di ospiti esterni al nucleo famigliare;
  • Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche.

SCUOLA ED ISTRUZIONE

SCUOLE

  • L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza;
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00;
  • E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39;
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

UNIVERSITA’

Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione.

CHIUSURA DI PIAZZE E STRADE DOPO LE 21

I comuni possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00 delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

PARCHI PUBBLICI

  • Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.