Nuovo decreto per il finanziamento delle Imprese

Nella serata di ieri è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità.
Sono confermate tutte le indicazioni che erano nella relativa bozza (erano rivolte ad imprese medie), ma sono da integrare vista l’ufficialità del decreto, soprattutto per ciò che riguarda le piccole e medie imprese.

Per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 499 sono previsti finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia;

  • La garanzia del Fondo è gratuita;
  • L’importo che potrà essere garantito non potrà superare i 5 milioni di Euro;
  • La garanzia copre il 90% del finanziamento richiesto per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi;
  • Il finanziamento garantito non potrà superare alternativamente:
    – Il doppio della spesa per personale dipendente annua per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite dal 01/01/2019 il finanziamento non potrà superare il doppio dei costi per personale dipendente previsti per i primi due anni di attività;
    – Il 25% del fatturato annuo 2019;
    – Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 dipendenti.
  • Per i finanziamenti già in corso sarà possibile una rinegoziazione o rifinanziamento che saranno garantiti da questo Fondo PMI.
  • Per le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico ed alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • Per le imprese danneggiate dalla pandemia è prevista la possibilità di ottenere un finanziamento, sempre garantito dal Fondo (senza valutazione di affidabilità, ma direttamente), della durata massima di 72 mesi e che prevedano il rimborso della quota capitale non prima dei 24 mesi di importo non superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio approvato o dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Peri i soggetti costituiti dopo il 01/01/2019, che non hanno ancora depositato il bilancio e presentato alcuna dichiarazione dei redditi si prenderà una situazione contabile o una autocertificazione come base di riferimento. L’importo massimo non potrà superare i 25.000,00 euro. Ad esempio se una impresa (costituita nel 2005) ha avuto nel 2018 ricavi per 150.000 euro l’importo massimo erogabile alle condizioni sopra esposte è di 25.000,00 euro. Se una impresa costituita sempre nel 2005 e con ricavi 2018 pari ad euro 60.000,00 l’importo massimo erogabile è di 15.000,00. Per una impresa costituita nel 2019 si dovrà rilasciare una autodichiarazione dove si attesta i ricavi conseguiti.

I casi previsti dal decreto sono molti e ciascuno è regolamentato in modo diverso. Come già consigliato, è opportuno recarsi presso il proprio istituto di credito al fine di concordare il finanziamento più attinente alle esigenze di ogni impresa. Da indiscrezioni gli istituti di credito hanno già a disposizione delle circolari esplicative su come operare. Lo studio fornirà eventuale documentazione necessaria per perfezionare la domanda, bilanci, dichiarazioni dei redditi, visure camerali.