L’INPS ha fornito informazioni in merito alla sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione (Mess. INPS 14 aprile 2020 n. 1608).
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto (art. 34 DL 18/2020).
In riferimento a Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di Inclusione, l’INPS osserva che la norma ha previsto, a carico dei beneficiari, una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, di seguito riepilogati.
Variazioni del nucleo familiare
In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro 2 mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri casi la norma prevede anche l’ulteriore adempimento della presentazione di una nuova domanda, posto che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornata.
Pertanto, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del nucleo.
Variazioni dell’attività lavorativa
Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dalla norma, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.
Anche in questo caso, l’obbligo di comunicazione deve intendersi sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, qualora la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.
Variazioni patrimoniali
Il termine di 15 giorni entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Sospensione dei termini per il Reddito di inclusione (ReI)
In relazione ai nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:
- all’obbligo di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa;
- agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Se l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo sono intervenute prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.