L’articolo 62 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed entrato in vigore proprio oggi, ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e, tra gli adempimenti sospesi «che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020» rientra anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso (di cui all’articolo 5 D.P.R. n. 131/1986 ) per le locazioni e affitti di beni immobili. È quanto chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3 aprile 2020 che, al paragrafo 1.21, ha specificato, a seguito di un quesito posto, che se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date sopra indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 30 giugno 2020.
La sospensione prevista nel decreto “Cura Italia”
Ricordiamo, anzitutto, quanto stabilito dall’articolo 62 del decreto, il quale prevede al comma 1 che «per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020…».
I chiarimenti dell’Agenzia
Il quesito posto all’Amministrazione Finanziaria nella sopra menzionata Circolare chiedeva, appunto, se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del decreto “Cura Italia” anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.
In considerazione di quanto disposto dal citato articolo 62, quindi, secondo il Fisco, se il termine per effettuare la
registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di
effettuare l’adempimento entro il 30 giugno 2020.
L’Agenzia ha chiarito tale aspetto, precisando, in virtù di quanto previsto dall’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (D.P.R. n. 131/1986), che la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di
registrazione. Qualora il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina
neanche il correlato obbligo di versamento.
Le Entrate ritengono che, se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di
locazione di immobili, non è tenuto al relativo versamento dell’imposta.
Infine, l’Agenzia ha fornito una ulteriore precisazione, affermando che, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Esso è tenuto, altresì, ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.
Registrazione atti privati in modalità semplificata
L’Agenzia delle Entrate, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
A tal proposito, relativamente alla registrazione di atti privati in tale periodo di emergenza sanitaria, l’Agenzia ha
comunicato ufficialmente che, qualora il contribuente decidesse comunque di richiedere la registrazione di un atto, che per i contratti di locazione deve avvenire tramite i canali telematici, può farlo via e-mail o Pec inviando la seguente documentazione:
- l’atto firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
- il modello 69 – pdf o RLI – pdf debitamente compilato e sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – doc, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 , di
essere in possesso dell’atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e
contenente l’impegno a depositare in Ufficio l’atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale
(dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente); - la copia del documento di identità del richiedente;
- il modello di versamento dei tributi autoliquidati.
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che resta ferma la possibilità di registrazione dei contratti di
locazione e di comunicazione degli adempimenti successivi (proroghe, cessioni, risoluzioni), mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate (RLI accessibile con le credenziali di Fisconline).