l Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus, con effetto dal 4 maggio al 17 maggio 2020.
Si riportano in tabella le misure adottate su tutto il territorio nazionale, che sostituiscono quelle contenute nel DPCM 10 aprile 2020.
Le imprese, che riprendono la loro attività dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura dal 27 aprile 2020 applicando cumulativamente le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.
Argomento |
Descrizione |
Art. DPCM 26 aprile 2020 |
Misure di contenimento del contagio | È consentito:
a) comprovate esigenze lavorative b) situazioni di necessità c) motivi di salute d) incontrare congiunti, rispettando il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie
È vietato:
Sono sospesi:
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa devono assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del presente DPCM (es. mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura; garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande; ecc.). Restano aperti:
Restano chiusi:
I datori di lavoro privati possono applicare anche la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato. Quanto alle attività professionali si raccomanda:
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Svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali | Sono sospese:
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, le attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di beni e forniture. Sono consentite:
Le imprese le cui attività non sono sospese devono comunque rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus adottati dal Governo. |
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Misure igienico-sanitarie | Resta ferma l’applicazione delle misure igienico-sanitarie fondamentali (allegato 4 DPCM 26 aprile 2020):
– lavarsi spesso le mani e mettere a disposizione nei luoghi pubblici soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; Per il contenimento del virus, è obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e nelle occasioni in cui non sia possibile garantire stabilmente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, né i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Possono essere utilizzate: |
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Trasporto pubblico di linea | Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, secondo protocolli appositi (allegato 9 DPCM 26 aprile 2020), nel rispetto delle Linee guida di seguito sintetizzate.
L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire i rischi di aggregazione massiva. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura di uffici, esercizi commerciali, servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Le misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza. La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è essenziale per diffondere le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto. Si richiama, poi, il rispetto di ulteriori disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto: – la sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori; – nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; – incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare la distanza interpersonale di almeno un metro; – nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza; – previsione di misure per la gestione di passeggeri e operatori ove accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C; – adozione di sistemi di informazione, nei luoghi di transito dell’utenza, relativi all’uso dei dispositivi di protezione individuale; – adozione di interventi gestionali, se necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e occasioni di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro; – adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro. Vengono poi fornite raccomandazioni per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico: – non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) – acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app; – seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; – utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando la distanza interpersonale di un metro; – sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti; – evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente; – igienizzare di frequente le mani ed evitare di toccarsi il viso; – indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. |
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Ingressi in Italia o soggiorni brevi | Chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale (trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre) è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione attestante:
a) motivi del viaggio; Le disposizioni non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora. In tema di transiti e soggiorni di breve durata in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione attestante: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; |
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Disposizioni per disabili | Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni. |
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