Riders e aziende di consegna: iscrizione e denuncia di infortunio

Con una nota operativa dell’Ufficio politiche assicurative, tariffe e contenzioso, l’INAIL fornisce le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d.riders), rinviando a una successiva circolare in corso di adozione la trattazione più approfondita del nuovo regime assicurativo che decorre dal 1° febbraio 2020. L’INAIL ha pubblicato in data 23 gennaio 2020 la nota operativa con cui fornisce le istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (riders). Dunque, la tutela assicurativa INAIL è estesa, a partire dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività.