Rimborso spese per l’acquisto di DPI: ambito di applicazione

liberi professionisti non rientrano nell’ambito dei soggetti ammessi a richiedere il rimborso per le spese sostenute per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 43 c. 1 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020).

La norma di riferimento, come illustra Invitalia nelle FAQ dedicate al bando “Impresa sicura”, stabilisce che il contributo per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine filtranti, guanti, tute e/o camici, calzari, dispositivi per la rilevazione della temperatura, detergenti disinfettanti) è erogato per sostenere la continuità dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Possono beneficiarne tutte le imprese, prescindendo dalla forma giuridica in cui sono costituite, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché, alla data di presentazione della domanda di rimborso, presentino i seguenti requisiti:

  • sono costituite e iscritte al Registro delle imprese, risultando “attive”;
  • hanno la sede principale o secondaria in Italia;
  • non si trovano in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il rimborso massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari al 100% delle spese sostenute, nel limite massimo di € 500 per ogni addetto dell’impresa e, comunque, fino a concorrenza di € 150.000.