Sospensione dei versamenti tributari e contributivi: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza la disposizione del c.d. Decreto Liquidità in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18 DL 23/2020) chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l’ambito applicativo e le condizioni necessarie al godimento della misura.

La norma esaminata nell’approfondimento estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o dai limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente (come invece previsto in precedenza dal DL 18/2020), la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, purché l’impresa abbia subìto una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Sono previste misure di maggior favore per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria non rientranti nei parametri stabiliti dal c.d. Decreto Liquidità per fruire della sospensione e specificità per gli enti non commerciali e per il settore sportivo.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (art. 17 bis D.Lgs. 241/97), si specifica quanto segue:

  • per i soggetti rientranti nell’ambito applicativo della disposizione in esame (art. 18 DL 23/2020) risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente, sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni, dato che gli stessi sono strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;
  • nell’evenienza di cui al punto precedente, se nei 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute (art. 17 bis, c. 2, D.Lgs. 241/97) sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
  • i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice (art. 17 bis, c. 3, D.Lgs. 241/97), riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal Decreto Liquidità (art. 18 c. 7 DL 23/2020).

La Fondazioni Studi esprime, infine, talune criticità emerse per i contribuenti trimestrali IVA, per i contribuenti forfettari (art. 1 c. 54-89 L. 190/2014), per le imprese agricole e in relazione alle attività per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione.