Speciale Coronavirus – nuovo decreto c.d. Cura Italia

Nuove misure adottate dal Governo

Il Governo ha emanato un nuovo decreto c.d. Cura Italia (DL 18/2020) per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, con effetto dal 17 marzo 2020.

Si riassumono in tabella le principali misure fiscali.

Novità

Descrizione

Art. DL

Proroga versamenti nei confronti delle PA

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (saldo IVA annuale e IVA di febbraio), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

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Sospensione versamenti

Sono sospesi i versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per i seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

Per tali soggetti e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti dell’IVA in scadenza nel mese di marzo sono sospesi.

I versamenti sospesi di IVA, ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (31 maggio domenica) o a rate (max 5) decorrenti da maggio.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020. Devono effettuarli, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o a rate (max 5) decorrenti da giugno

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Sospensione termini adempimenti e versamenti

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano ferme le nuove scadenze per CU e 730 precompilato (previste dall’art. 1 DL 9/2020).

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) IVA. La sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;

c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (31 maggio domenica) o a rate (max 5) a decorrere da maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per

prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (31 maggio domenica) o a rate (max 5) a decorrere da maggio 2020, senza sanzioni e interessi.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei seguenti comuni, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 DM 24 febbraio 2020 (sospensione versamenti dal 21 febbraio 2020): Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’

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Sospensione termini relativi all’attività degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020:

  • i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;

  • i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e consulenza giuridica, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta decorrono dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica

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Sospensione termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi dall’8 marzo 1° giugno 2020 (31 maggio domenica):

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’AE;

  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’AD;

  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali;

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Diversamente, devono essere versati entro il 1° giugno 2020:

  • la rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio 2020;

  • la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020

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Credito d’imposta per spese di sanificazione

A professionisti e imprenditori è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario

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Credito d’imposta per botteghe e negozi

A professionisti e imprenditori è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

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Premio ai lavoratori dipendenti

Ai dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nello stesso mese di marzo. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

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Enti terzo settore

Le ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del Codice del terzo settore entro il 31 ottobre 2020.

Per il 2020, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per le quali il termine di approvazione dei bilanci cade all’interno del periodo emergenziale (pari a 6 mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020), possono approvarli entro il 31 ottobre 2020

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Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contrasto al Coronavirus, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro se fatte in favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro

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Proroga versamenti nel settore dei giochi

Sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu), sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute devono essere versate in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta di interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata deve essere versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Le sale bingo sono esonerate dal pagamento del canone già dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività

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Giustizia civile, penale e tributaria

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020:

  • le udienze presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

  • il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto è sospeso (es. ricorso alla CTP, reclamo, ecc.)

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Estensione della visibilità del fascicolo processuale informatico

Nell’ottica di limitare l’accesso fisico alle sedi delle Commissioni tributarie in questa fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state effettuate delle modifiche alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT): dal 17 marzo la visibilità del fascicolo processuale informatico è estesa anche alle parti costituite in modalità cartacea (oltre, naturalmente, a quelle costituite in modalità telematica). Lo rende noto il Portale della Giustizia tributaria.

Di regola, vige l’obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica in relazione ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (art. 16 bis c. 3 D.Lgs. 546/92, modificato dall’art. 16 DL 119/2018). Tuttavia, l’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:

– per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (art. 16 bis c. 3 bis D.Lgs. 546/92);

– laddove venga autorizzato, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diversa da quella telematica.

Dunque, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea, potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Ricordiamo che l’area “Ricerca Fascicolo” è stata di recente arricchita in modo da facilitare l’utente nella consultazione del fascicolo processuale (Com. Stampa Giustizia tributaria 4 marzo 2020). Si può verificare ogni singolo ricorso visualizzato, con le informazioni utili riguardati la prossima udienza fissata (data, ora, sezione della commissione tributaria e il Collegio giudicante), cliccando l’icona (i).