Ticket di licenziamento: chiarimenti INPS

L’INPS fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento (Circ. INPS 19 marzo 2020 n. 40).

Il contributo: campo di applicazione

Il ticket di licenziamento (art. 2, c. 31-35 L. 92/2012) è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASPI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

La contribuzione è dovuta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:

– per giustificato motivo oggettivo; tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1A”;

– per giusta causa, a seguito di licenziamento disciplinare e per giustificato motivo soggettivo; tali licenziamenti andranno valorizzati all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1D”;

– discriminatorionullo o orale (artt. 2 e s. D.Lgs 23/2015).

Il contributo è altresì dovuto in caso di:

– dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1S”;

– dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda a causa della sostanziale modifica delle condizioni di lavoro (art. 2112, c. 4, c.c.);

– le interruzioni del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

– recesso del datore di lavoro (codice cessazione di nuova istituzione “1T”), durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista (art. 42, c. 4, D.Lgs. 81/2015) (codice cessazione di nuova istituzione “1V”);

 risoluzioni consensuali (esposte all’interno del flusso Uniemens con il codice cessazione “1H”);

– risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 6 D.Lgs. 23/2015).

Inoltre, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, è stato introdotto il contratto di espansione (art. 26 quater, c.1, DL 34/2019 conv. in L. 58/2019; art. 41 D.Lgs. 148/2015): le imprese interessate possono stipulare un contratto che prevede, tra l’altro, la risoluzione dei rapporti di lavoro in essere con i lavoratori che abbiano i requisiti previsti, riconoscendo agli stessi un’indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, questi lavoratori avranno diritto all’accesso all’indennità NASPI. Ne consegue che anche le risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito del contratto di espansione comportano l’obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticketdi licenziamento.

Misura del contributo

Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è pertanto scollegato dall’importo della prestazione individuale e, conseguentemente, lo stesso è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.

Inoltre, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento della CIGS, l’aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all’82% del massimale mensile (le cessazioni dei lavoratori avvenute in applicazione di tale disciplina dovranno essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il codice cessazione “1Q”). Sono esclusi dall’innalzamento dell’aliquota i licenziamenti collettivi la cui procedura sia stata avviata entro il 20 ottobre 2017, ancorché le interruzioni del rapporto di lavoro siano avvenute in data successiva al 1° gennaio 2018 (le cessazioni che rientrano in tale fattispecie dovranno essere valorizzate all’interno del flusso Uniemens con il codice cessazione “1U”).

Quando non è dovuto?

Il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di:

 dimissioni volontarie del lavoratore (tale tipologia di cessazione sarà valorizzata all’interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione “1B”);

– cessazioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito delle procedure di prepensionamento c.d. “Isopensione” (art. 4 L. 92/2012) (codice Tipo cessazione “1L”);

– cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero per cessazioni nell’ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria;

– interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, c. 9 lett. b), D.Lgs 148/2015);

– cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di risoluzione consensuale nell’ambito del tentativo di conciliazione con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti (art. 410 c.p.c.) (tale tipologia di cessazione deve essere valorizzata all’interno del flusso Uniemens con il codice cessazione “1G”);

– interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello, art. 43 D.Lgs 81/2015) stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (codice Tipo lavoratore “PA”);

– interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato;

– società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria (art. 43 bis DL 109/2018 conv. in L. 130/2018);

– interruzione del rapporto di lavoro conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità disoccupazione (la cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere esposta nel flusso Uniemens con il codice cessazione “1M”);

– interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere (tale fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è valorizzata all’interno del flusso Uniemens con il codice cessazione “1N”);

– lavoratore che cessi il rapporto di lavoro e maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. In tal caso, pertanto, se il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di pagamento del c.d. ticket di licenziamento non sussiste, in quanto non sorge il teorico diritto alla NASPI. Al contrario, qualora sussista per il lavoratore, il cui rapporto di lavoro si è interrotto, il teorico diritto alla NASPI sino alla decorrenza della pensione, il datore di lavoro è tenuto all’obbligo contributivo in argomento.